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Revisione delle tabelle millesimali

Revisione delle tabelle millesimali

La revisione delle tabelle millesimali può essere richieste anche da un solo condomino per tutelare il valore della propria unità immobiliare


Quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino, cioè nel caso in cui un comproprietario accerti una variazione nello stabile che possa pregiudicare la correttezza delle tabelle millesimali in essere è suo diritto richiedere al Condominio la revisione delle stesse.

La decisione del Tribunale di Roma (n.1467 del 23 gennaio 2020), interviene in favore di un condomino il quale aveva chiesto al condominio di modificare le tabelle millesimali dell'edificio, perché gran parte delle unità immobiliari di proprietà esclusiva erano state oggetto di notevole ampliamento delle superfici residenziali.

"...accertata, anche a mezzo la nomina di un CTU, l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite dai medesimi condomini, sopra meglio descritte, del rapporto originario tra i valori reali dei singoli piani del Condominio convenuto e le relative tabelle millesimali, accertato e dichiarato altresì il diritto dell'attore di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali, disporre la revisione delle tabelle millesimali sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto emerso dal presente giudizio e ritenuto di giustizia; con vittoria integrale di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri accessori come per Legge".

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"Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.). La legge dispone, altresì, che, sempre ove non sia precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.).

Le tabelle millesimali si possono definire documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condomini per mezzo dei quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano porzioni di paino rispetto a quello dell'intero edificio.

Le tabelle hanno due funzioni. La prima è quella di distribuire tra i condomini il carico delle spese condominiali. La seconda è quella di indicare il "peso" di ciascun condomino nella formazione della volontà dell'assemblea.

Le tabelle millesimali sono vincolanti per tutti i condomini e per l'Amministratore che, nel ripartire le spese, ha l'obbligo di attenervisi, dal momento della loro approvazione fino all'eventuale modifica o rettifica delle stesse (Cass. n. 16982/2005)."

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